La sentenza definitiva della Cassazione sul caso del gioielliere piemontese, Mario Roggero, che nel 2021 ha ucciso due ladri in fuga dal suo esercito commerciale, ha riacceso un dibattito che, in realtà, non si è mai spento.

Da un lato c’è chi grida all’ingiustizia, sostenendo che lo Stato abbia abbandonato un uomo che aveva appena subito una violenta rapina ed era ormai esasperato per averne in passato subito anche un’altra.

Dall’altro c’è chi richiama il principio secondo cui la giustizia in uno Stato di diritto non può trasformarsi in vendetta da far west e non può, dunque, consentire l’utilizzo di armi da fuoco per dare sfogo alla rabbia o alla frustrazione di chi le possiede.

Come spesso accade, il diritto è chiamato a muoversi in uno spazio molto più complesso delle reazioni istintive. Ed è proprio questo il suo compito.

È impossibile non immedesimarsi in chi si vede puntare un’arma contro, teme per la propria vita, per quella dei propri familiari, per tutto ciò che costituisce il frutto di una vita di lavoro. La paura altera la percezione, lascia ferite profonde e cambia per sempre chi la vive. Ma comprendere il dramma umano di una vittima non significa, automaticamente, ritenere lecita ogni sua reazione.

Il diritto penale non giudica le emozioni. Giudica i fatti.

L’articolo 52 del codice penale stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa”.

La riforma del 2019 ha rafforzato la tutela di chi reagisce nel proprio domicilio o nel luogo in cui esercita un’attività commerciale o professionale, introducendo una presunzione di proporzionalità in alcune specifiche situazioni. Tuttavia quella riforma non ha eliminato un requisito fondamentale: il pericolo deve essere attuale.

È questo il punto sul quale si è concentrata la vicenda Roggero.

Secondo i giudici di legittimità, quando il gioielliere sparò i colpi che provocarono la morte di due rapinatori e il ferimento del terzo, la rapina era ormai terminata. I responsabili stavano fuggendo. L’aggressione, dunque, non era più in corso.

Ed è proprio questa ricostruzione ad aver escluso l’applicabilità della legittima difesa.

Non è stata negata la gravità della rapina. Non è stata minimizzata la paura vissuta dal gioielliere. È stato affermato un principio diverso: la reazione difensiva è consentita finché serve a respingere un’aggressione, non quando diventa una risposta ad un pericolo ormai cessato.

È una distinzione sottile sul piano emotivo, ma essenziale sul piano giuridico.

Il monopolio della forza appartiene allo Stato. Questo è forse il principio più difficile da accettare quando un fatto di cronaca ci coinvolge emotivamente. Lo Stato riconosce ai cittadini il diritto di difendersi. Non riconosce, però, il diritto di punire. Il potere-dovere di applicare la sanzione appartiene esclusivamente all’autorità giudiziaria. Se fosse diversamente, ogni cittadino diventerebbe arbitro della vita e della morte altrui, sulla base della propria percezione del torto subito.

Molti si domandano come sia possibile che la legge protegga anche chi ha commesso una rapina. La risposta è semplice solo in apparenza. La nostra Costituzione pone al centro la persona. Ogni persona. Anche chi delinque conserva diritti fondamentali che non possono essere compressi oltre quanto la legge consente. È questo che distingue uno Stato di diritto da una dittatura, cioè una società governata dalla forza e dell’autorità giustizialista di uno o di pochi uomini al comando. La civiltà giuridica di un popolo si misura soprattutto dalla modalità di gestione di casi che mettono alla prova la nostra capacità di restare fedeli ai principi; non consiste nel dare ragione a chi soffre di più, o a chi ha subito un torto maggiore, ma nel far convivere diritti e valori diversi senza sacrificarne uno in modo assoluto. È una strada faticosa. Ma è anche ciò che rende uno Stato davvero uno Stato di diritto.

Questa vicenda lascia inevitabilmente un senso di amarezza. C’è un commerciante che ha vissuto il terrore di una rapina. Ci sono due uomini che hanno perso la vita. Ci sono famiglie segnate per sempre, da una parte e dall’altra. E c’è una comunità che continua a interrogarsi su dove finisca il diritto di difendersi e dove inizi il divieto di farsi giustizia da sé. La sentenza della Cassazione non ci dice che il gioielliere non avesse diritto di reagire. Ci dice qualcosa di diverso, e forse di più scomodo: che quel diritto incontra un limite nel momento in cui il pericolo cessa di essere attuale. È un limite che non nasce per proteggere chi delinque, ma per proteggere tutti noi che feriti da un episodio di violenza ci sentiamo legittimati ad uccidere chi ha posto in essere quella violenza. Uno Stato di diritto non si riconosce da come tratta i cittadini onesti, ma da quanto riesce a restare fedele ai propri valori anche davanti a chi quei valori li ha violati. Se il confine tra difesa e vendetta diventasse incerto, non perderemmo soltanto una regola del codice penale. Perderemmo qualcosa di molto più prezioso: l’idea che la forza debba sempre essere governata dal diritto e mai il contrario. Forse è proprio questa la lezione più difficile da accettare. Il diritto non elimina il dolore, non cancella la paura, non restituisce ciò che è stato perduto. Ma prova a impedire che da una violenza ne nasca un’altra, in una catena senza fine, come si è verificato per secoli a partire dall’epoca del Codice di Hammurabi. È per questo che, talvolta, le sentenze più difficili da comprendere sono anche quelle che ci ricordano il senso più profondo della giustizia: non assecondare l’istinto, ma custodire l’equilibrio. Perché è proprio quando la paura, la rabbia e il desiderio di rivalsa sembrano avere l’ultima parola che il diritto è chiamato a fare la sua scelta più coraggiosa. E quella scelta, quasi sempre, non è la più facile. È semplicemente quella che consente ad una società di continuare a chiamarsi civile.