Ieri ho terminato con i miei studenti di seconda lo studio dei principali organi costituzionali italiani: Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. Ed è di qualche giorno fa la notizia della presentazione di un disegno di legge (loro lo sapevano che si tratta di una iniziativa governativa, altrimenti si sarebbe chiamato “progetto di legge”!) che ha ad oggetto la modifica di alcune norme costituzionali. L’Italia sarebbe pronta, per l’attuale governo di centro destra, ad una nuova forma di equilibrio dei poteri, soprannominato il “premierato”. Nuova perché non sperimentata, fino ad oggi, da nessun paese al mondo. Saremo gli apripista. Con onori e oneri che tutto ciò comporta.

Allora, cerchiamo di capire.

Con un meccanismo complesso che va sotto il nome di “procedura di revisione costituzionale” (prevista dettagliatamente dall’art. 138 della Costituzione) si procede alla modifica di alcune norme della nostra Carta. Il disegno di legge de quo (Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia) è composto da soli cinque articoli.

Il primo andrebbe ad abrogare il secondo comma dell’art. 59 della Costituzione, che è quello che prevede la nomina dei cinque senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. Dunque, secondo la riforma, resterebbero in carica gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Liliana Segre). Dopo di che – dalla prossima legislatura – il Presidente della Repubblica non avrebbe più questa prerogativa. Diventerebbero senatori a vita soltanto gli ex Presidenti della Repubblica. Viene fatto fuori, cosi’, uno strumento da sempre malvisto dai partiti di centro destra, che non hanno mai annoverato, tra i senatori “nominati”, un loro sostenitore.

L’art. 3 del disegno di legge modificherebbe, poi, l’art. 92 della Costituzione, quello che regola la formazione del Governo. Esso recita specificamente:
“L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base
nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella
Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri
”. Come si vede, il Presidente del Consiglio non verrebbe più incaricato dal Presidente della Repubblica, che lo individua tra i leader della maggioranza parlamentare, ma la sua elezione sarebbe rimessa alla volontà popolare. La riforma riserva alla legge ordinaria l’intervento in materia di sistema elettorale ma io dubito fortemente che la Corte costituzionale – visti i precedenti – ritenga legittimo un premio di maggioranza, così cospicuo come il 55% dei seggi, senza la previsione di una soglia minima di voti. La nomina del Presidente del Consiglio eletto, e della sua squadra di governo, resterebbe dunque sì appannaggio del Presidente della Repubblica ma si tratterebbe di un’attività meramente formale.

Un’altra norma costituzionale su cui la riforma interviene è l’art. 94 della Costituzione. Si legge, infatti, all’art. 4 del disegno di legge “All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”; B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del
Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
” Come si vede, il Presidente del Consiglio – il Premier, appunto, ove cessi il suo incarico per un qualsiasi motivo, potrebbe essere sostituito dal Presidente della Repubblica, ma quest’ultimo dovrebbe incaricare un parlamentare a lui collegato (stesso schieramento o coalizione) e, soltanto nel caso in cui egli non ottenesse la fiducia delle Camere, potrebbe scioglierle ed indire nuove elezioni. Questa parte della riforma è stata oggetto di numerose critiche in quanto:

1. il Presidente della Repubblica verrebbe fortemente depotenziato. Non avrebbe la possibilità di scegliere un uomo politico che non appartenga alla coalizione vincente alle elezioni (ma che magari, per le sue doti politiche e competenze professionali, gode della stima e della fiducia di un numero considerevole di parlamentari) e neanche potrebbe rivolgersi ad un soggetto extraparlamentare (come si e’ verificato in passato, quando la scelta e’ caduta, per esempio, su Mario Monti o su Mario Draghi).

2. Il premier eletto sarebbe ostaggio della sua maggioranza, che potrebbe defenestrarlo a piacimento dopo essersi servito del suo carisma per vincere le elezioni. Soltanto il secondo premier – scelto dal Presidente della Repubblica tra un parlamentare della maggioranza – avrebbe continuità di governo fino alla conclusione del mandato che si verificherebbe con lo scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge in parola entrerebbe in vigore alla fine della legislatura, sempre che la procedura di revisione costituzionale sia per allora completata; probabilmente con il referendum confermativo, poiché è difficile che la riforma de qua passi con una maggioranza qualificata in Parlamento. E i referendum, si sa, non piacciono molto agli Italiani (la percentuale di partecipazione e’ scesa negli ultimi decenni in maniera esponenziale), soprattutto quelli costituzionali, gli ultimi dei quali affossati dall’elettorato nel 2006 e nel 2016, quando a proporre riforme del testo costituzionale furono, rispettivamente, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.

Ad ogni modo, la riforma è in itinere. Probabilmente, verranno apportati emendamenti nei passaggi tra le due Camere, sia per stemperare un po’ la rigidità del sistema, che per reclutare parlamentari di opposizione utili al raggiungimento di un quorum più significativo (benché sia quasi impossibile una maggioranza qualificata che scongiurerebbe il referendum confermativo).

Seguiremo l’iter … io e i miei studenti che nel frattempo, mi auguro, siano stati promossi in terza (la conclusione del procedimento è prevista entro la primavera del 2025)!